Art. 1.

      1. Dopo il titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DEL COGNOME PARENTALE

      Art. 314-bis. - (Cognome parentale). - Il cognome parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori secondo l'ordine determinato ai sensi del presente titolo.

      Art. 314-ter. - (Cognome parentale dei figli legittimi). - Nel corso della celebrazione del matrimonio gli sposi, con dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile, stabiliscono se, nel cognome parentale dei figli, il primo cognome della madre precede quello del padre o viceversa.
      In mancanza di accordo, il cognome parentale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre.

      Art. 314-quater. - (Cognome parentale del figlio naturale). - Il cognome parentale del figlio naturale è costituito dai due cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
      Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, questi, con dichiarazione contestuale al riconoscimento, stabiliscono se nel cognome parentale del figlio il primo cognome della madre precede quello del padre o viceversa.
      In mancanza di accordo, il cognome parentale del figlio naturale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre.
      Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il cognome parentale è modificato mediante la sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo cognome del padre.
      Se la filiazione nei confronti della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il cognome parentale è modificato mediante la sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo cognome della madre.

      Art. 314-quinquies. - (Cognome parentale dell'adottato maggiore di età). - Il cognome parentale dell'adottato è costituito dal primo cognome dell'adottante e dal primo cognome proprio.
      L'adottato che è figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume soltanto il cognome parentale dell'adottante. Qualora il riconoscimento sia successivo all'adozione, l'adottato non assume il cognome parentale del genitore che lo ha riconosciuto salvo che l'adozione venga revocata. Il figlio naturale che è stato riconosciuto dai propri genitori e che viene successivamente adottato, assume il cognome parentale dell'adottante.
      Se l'adozione è compiuta da coniugi, il cognome parentale dell'adottato è costituito dal primo cognome di ciascuno dei coniugi adottanti secondo l'ordine indicato dall'adottato al momento di esprimere il suo consenso all'adozione».